Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 25/05/1895 n. 350

90. Firma dei funzionari ed agenti. Ciascun funzionario od agente per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, firma i documenti contabili in segno della verità ed esattezza delle cifre ed operazioni che ha rilevate, notate, o verificate, e delle quali è responsabile. L'ufficiale direttore conferma o rettifica, previe le opportune verificazioni, le dichiarazioni dei suoi subalterni, e firma ogni documento contabile. L'ingegnere capo appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità in prova del riscontro fattone.

CAPO VI Collaudazione dei lavori. Sezione I - Disposizioni preliminari.

91. Oggetti della collaudazione. La collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e certificare: 1° se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite; 2° se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate; 3° se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste; 4° se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto; 5° se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell'amministrazione. Nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali non sia gi[a intervenu ta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopoché il collaudatore abbia verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dal presente regolamento, mentre nessuna altra domanda o riserva potrà, ai sensi dell'art. 54, essere presa in veruna considerazione.

92. Nomina del collaudatore. Ricevuti i documenti di cui al precedente art. 65, il Ministero delega il collaudatore o la commissione collaudatrice a cui trasmette i documenti medesimi. Il Ministero nomina pure il collaudatore o la commissione collaudatrice pei lavori eseguiti da altre amministrazioni governative, ed il cui collaudo debba essere compiuto dal genio civile. Per i lavori invece d'interesse di altre amministrazioni od enti morali nelle spese dei quali il Governo contribuisca sotto qualsiasi forma e che debbano, ai termini di legge, essere collaudati dal genio civile, procede alla collaudazione l'ispettore del compartimento od un suo delegato. Non potrà mai essere nominato collaudatore chi abbia, comunque preso parte alla redazione dei progetti od alla sorveglianza o direzione dei lavori. A giudizio insindacabile dell'amministrazione, per determinate opere il collaudatore o la commissione collaudatrice può essere nominato all'inizio o durante la esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la commissione di collaudo, ha facoltà di procedere, anche nel corso dei lavori, a verifiche successive. La presente disposizione è pure applicabile a tutte le opere già appaltate alla data del presente decreto.

93. Avviso ai creditori. Designato il collaudatore, il Ministero o l'ispettore di compartimento ne dà avviso al prefetto, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui l'opera fu eseguita, dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge sui lavori pubblici, per invitare coloro i quali vantassero crediti verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, a presentare, entro un termine prefisso, i titoli dei loro crediti. L'avviso sarà pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorso questo termine il prefetto trasmetterà all'ingegnere capo i risultati dell'anzidetto avviso colle prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. L'ingegnere capo inviterà l'impresa a tacitare quelli fra i reclami presentati che riconoscerà attendibili e poscia rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

94. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore Al collaudatore l'ingegnere capo trasmetterà:

a) la minuta del progetto approvato completo in tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle perizie supplementari, se ve ne furono;

b) tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento, e quelli che fossero richiesti dal collaudatore.

95. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi. Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore fissa, senza alcun ritardo, il giorno in cui procederà alla visita di collaudo e ne informa l'ingegnere capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale giornaliero che vi fosse stato applicato, affinché intervengano alla visita di collaudazione. Eguale avviso sarà dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni, od enti morali che, per speciali disposizioni dovessero intervenire al collaudo. L'avviso all'appaltatore sarà in doppio originale, sopra uno dei quali egli apporrà la sua firma in prova della ricevuta notificazione. La notificazione all'appaltatore sarà fatta al suo domicilio legale per atto di usciere, quando egli non abbia restituito firmato l'avviso predetto. Alla collaudazione di opere eseguite per un pubblico servizio, deve es- sere invitato ad intervenire il funzionario che ha la direzione locale di quel servizio. Esso ha diritto di fare osservazioni sul modo con cui i lavori furono eseguiti, e di richiedere che siano iscritte nel verbale. Così pure alla collaudazione delle opere d'interesse di altre amministrazioni che, ai termini delle leggi vigenti, debba essere fatta da un funzionario del genio civile, sarà sempre invitato ad intervenire l'ingegnere che ha avuto la direzione dei lavori. Se il funzionario o l'ingegnere di cui ai precedenti due comma, malgrado l'invito ricevuto non interviene o non si fa rappresentare, il collaudo avrà luogo egualmente, ma se ne dovrà far cenno nel processo verbale. Sezione II - Visita e procedimento di collaudazione.

96. Estensione delle verificazioni di collaudo La verificazione del buon eseguimento di una opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola. L'appaltatore non avrà diritto a chiedere alcun indennizzo quando essendo nel capitolato speciale fissato un termine entro il quale il collaudo debba compiersi, le relative operazioni, in conseguenza delle verificazioni di cui sopra, non potessero, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione, condursi a compimento entro il termine stabilito.

97. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo. L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti ed in generale tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore. Rimane pure a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per stabilire quelle parti dell'opera, che fossero state alterate nell'eseguire tali verificazioni. Nel caso che l'appaltatore manchi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

98. Obblighi dei funzionari che intervengono alla visita. L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di collaudo coadiuveranno il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniranno gli schiarimenti e le notizie occorrenti intorno ai lavori eseguiti principalmente intorno a quelli che non cadono immediatamente sotto la vista o non si possono verificare.

99. Processo verbale di visita. Della visita di collaudo si compila processo verbale, che dovrà enunciare: 1° la provincia e la località; 2° il titolo dell'opera e l'oggetto del servizio; 3° la data e l'importare del progetto, e delle successive varianti ed aggiunte; 4° la data del contratto degli atti supplementari, e quella delle rispettive loro approvazioni; 5° l'importo delle somme autorizzate; 6° il nome, cognome e la paternità dell'appaltatore; 7° le date dei processi verbali di consegna, di appalto e di ultimazione dei lavori; 8° il tempo prescritto per l'esecuzione, coll'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; 9° la data e l'importare del conto finale; 10° la data di nomina, il nome, cognome e grado del collaudatore; 11° i giorni della visita di collaudo; 12° il nome e cognome degli intervenuti alla visita e di coloro che, seb bene invitati, non intervennero. Saranno inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni e le verificazioni compiute, il numero e la profondità dei saggi pratici e i risultati ottenuti. I punti in cui ebbero luogo i saggi saranno riportati sui disegni di esecuzione. Il processo verbale, oltreché dal collaudatore e dall'appaltatore o dal suo rappresentante, deve firmarsi anche dall'ingegnere capo, se intervenuto, dal direttore dei lavori e dai funzionari o rappresentanti intervenuti in seguito all'invito di cui all'art. 95. Deve pure essere firmato da quegli assistenti la cui testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune opere. Quando per lavori ferroviari di grande importanza sia nel capitolato speciale fissato un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo avrà luogo dopo spirato il detto periodo, salvo a completare gli atti di collaudo dopo ultimata la liquidazione dei lavori. Di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di visita.

100. Relazioni. Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegnere capo:

a) se l'opera sia o no collaudabile;

b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) la liquidazione delle penali e delle multe;

f) il credito liquido dell'appaltatore. In relazione separata e segreta il collaudatore esporrà poi il suo parere sulle domande dell'impresa di cui all'ultimo comma del precedente art. 91. Inoltre, tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e delle domande e riserve dell'impresa, il collaudatore, dirà se, a suo parere, l'appaltatore sia da reputarsi negligente o di malafede e ciò per gli ulteriori provvedimenti a termini dell'art. 79 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

101. Discordanza fra la contabilità e la esecuzione. In casi di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità e lo stato di fatto, si estenderanno maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto finale. Ove poi le discordanze fossero gravi o per entità o per numero, si sospenderanno le operazioni di collaudo, ed il collaudatore ne riferirà al Ministero, presentandogli le sue proposte.

102. Difetti e mancanze nella esecuzione. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori, si avrà a distinguere:

a) se siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;

b) se i difetti e le mancanze siano di poca entità e riparabili in breve tempo;

c) se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio, e si possano lasciar sussistere senza inconveniente. Nel primo caso non si farà luogo all'emissione del certificato di collaudo, e si procederà ai termini dell'art. 106. Nel secondo caso il collaudatore prescriverà specificatamente all'appaltatore i lavori di riparazione e di completamento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli; e non rilascerà il certificato di collaudo, sino a che da apposita dichiarazione dell'ingegnere capo risulti che l'appaltatore abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori prescrittigli. Nel terzo caso il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma determina la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve defalcarsi dall'avere dell'appaltatore.

 

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